Medicina del Lavoro
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Il nostro obiettivo : la Vostra sicurezza in ambito lavorativo
Drug Test - Assenza di tossicodipendenza

Primosoccorso626.com effettua anche il test di screening immunochimico di primo livello tramite urina, in regola con le sostanze e cut/off richiesti dal “Protocollo finale accertamenti lavoratori, Accordo Stato Regioni del 18/09/08  (Legge in vigore per la Medicina del Lavoro). Analizzando, tramite laboratorio, tutte le sostanze previste dal protocollo con i cut-off indicati.
Seguendo le indicazioni delle Linee Guida Regione Lombardia         (Circolare n° 2333 del 22/01/2009) il prelievo del campione di Urine viene effettuato dal Medico Competente o da personale sanitario autorizzato.
L’analisi per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope riguarda di norma le seguenti sostanze o classi di sostanze:
- Oppiacei
- Cocaina
- Cannabinoidi
- Amfetamina/Metamfetamina
- MDMA
- Metadone
- Buprenorfina


Il responsabile della raccolta, in presenza del lavoratore, suddivide il campione in tre aliquote denominate A (circa 10 mL), B e C, (circa 20 mL ciascuna). I contenitori devono essere a chiusura antiviolazione o comunque sigillati e identificati con nome e cognome del lavoratore e del prelevatore e con data e ora del prelievo e controfirmati dal prelevatore e dal lavoratore.
Il prelevatore compila un verbale in triplice copia su cui sono riportate le generalità del lavoratore e del prelevatore, il luogo e l’ora in cui è stato eseguito il prelievo e la quantità di urina raccolta e, se del caso, l’esame del test di screening, eventuali dichiarazioni del lavoratore e eventuali farmaci assunti. La controfirma del lavoratore attesta la corretta esecuzione del prelievo e la corretta identificazione del campione. Una copia rimane al prelevatore, una al lavoratore e la terza è allegata ai campioni conferiti al laboratorio.

Lo screening di primo livello viene eseguito sul campione A
In caso di positività il campione B viene inviato al laboratorio autorizzato per l’analisi di conferma.
Il campione C, per l’eventuale controanalisi, è conservato presso il laboratorio autorizzato
Art. 297 - Sanzioni
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000
per laviolazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293,
commi 1 e 2, e 296
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