Medicina del Lavoro
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Il nostro obiettivo : la Vostra sicurezza in ambito lavorativo
Documento di valutazione dei rischi

In base all’esito della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro elabora un documento, da custodire presso l’azienda, contenente:
» relazione sulla valutazione dei rischi, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
» individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione
» programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
» qualora la valutazione dei rischi abbia evidenziato esposizione dei lavoratori al rumore, il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato dal rapporto di valutazione dell’esposizione al rumore ai sensi dell’art 40 del D.Lgs. n. 277/91 entro 180 giorni (e non prima di 90) dall’effettivo inizio dell’attività
Autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi
Il datore di lavoro delle aziende familiari, nonchè delle aziende che occupano fino a 10 addetti non è soggetto all’obbligo di elaborazione del documento, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.

Art. 297 - Sanzioni
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000
per laviolazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293,
commi 1 e 2, e 296
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