Decreto 15 luglio 2003, n.388
Ministero della Salute. Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
(GU n. 27 del 3-2-2004)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che
demanda ai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito
di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura
dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei
livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3
e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i
requisiti per la codificazione degli
interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee
guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto
della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei
fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di
cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di
esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita'
permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali
INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun
anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo
indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica
la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo
nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria Locale
competente sul territorio in cui si svolge l'attivita' lavorativa, per la
predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita'
produttiva svolge attivita' lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di
lavoro deve riferirsi all'attivita' con indice piu' elevato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva
89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della
direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE,
della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva
93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro),
e' il seguente:
"Art. 12 (Disposizioni generali). - 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art.
4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) (Omissis);
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui
all'art. 4, comma 5, lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed
immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;".
- Il testo dell'art. 15, comma 3 del citato decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e' il seguente:
"Art. 15 (Pronto soccorso). - (Omissis).
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti
del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla
natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di
rischio, con decreto dei Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza
sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio
superiore di sanita'.".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
concerne: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.".
- Il testo dell'art. 26, del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e' il seguente:
"Art. 26 (Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro). - 1. L'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e' istituita una commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale
della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta
da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria,
uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
d) il direttore generale competente del Ministero della sanita' ed un
funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed
artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e
forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e degli affari regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla
Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e
infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale
delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto
italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Ai predetti componenti, per le riunioni o
giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo' istituire comitati speciali
permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3
persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni
professionali, dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da
due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.".
2. L'art. 394 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 394 (Compiti della commissione). - 2. La commissione consultiva permanente
ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e
salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonche' per il
coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure
preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi
alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformita' alle vigenti norme per
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi
di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli
ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1,
lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, secondo le modalita' di
cui all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o del Ministero della sanita' o delle regioni, su qualsiasi questione
relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei
lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), e' resa pubblica ed e'
trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle
regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, puo' chiedere dati o
promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.".
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e' soppresso.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e' il
seguente:
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica agli
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o
superiori a quelle indicate nell'allegato I.
2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose"
la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che
si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un
processo industriale, in quantita' uguale o superiore a quelle indicate
nell'allegato I.
3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati al comma 1,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.
4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangono ferme le disposizioni di
cui ai seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, limitatamente agli articoli
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
b) decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e
4;
c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanita' 23 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994;
d) i criteri di cui all'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 13
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996;
e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996;
g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998;
h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998;
i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998;
l) decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l'applicazione
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro.".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione
delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti), e' il seguente:
"Art. 7 (Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti
relativi). - 1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti
definizioni di particolari impianti nucleari, documenti e termini relativi:
a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici progettato od
usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in
condizioni normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;
b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od usato per
produrre una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi in assenza
di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un
reattore nucleare, avente per scopo la utilizzazione dell'energia o delle
materie fissili prodotte a fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in
cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini
industriali;
e) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto
progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari
irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per
studi e ricerche che contengono meno di 37 TBq (1000 curie) di prodotti di
fissione e quelli a fini industriali che trattano materie che non presentano un'attivita'
di prodotti di fissione superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di
Uranio 235 ed una concentrazione di Plutonio inferiore a 10-6 grammi per grammo
di Uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui
alla lettera f);
f) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili
speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a
fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli
impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti
essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono piu' di 350
grammi di uranio 235 o di 200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantita' totale
equivalente;
g) deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari: qualsiasi
locale che, senza far parte degli impianti di cui alle lettere precedenti, e'
destinato al deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari al
solo scopo dell'immagazzinamento in quantita' totali superiori a 350 grammi di
Uranio 235, oppure 200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantita' totale
equivalente;
h) rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto finale di sicurezza:
documenti o serie di documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie per
l'analisi e la valutazione della installazione e dell'esercizio di un reattore o
impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza nucleare e della
protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti, e contenenti inoltre una analisi ed una valutazione di
tali pericoli. In particolare i documenti debbono contenere una trattazione
degli argomenti seguenti:
1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche, meteorologiche, demografiche,
agronomiche ed ecologiche;
2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi
componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare, i
sistemi di controllo e i dispositivi di protezione ed i sistemi di raccolta,
allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi;
4) studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal funzionamento di
apparecchiature o da errori di operazione, e delle conseguenze previste, in
relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria;
5) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla protezione
sanitaria, di scarichi radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in
caso di situazioni accidentali o di emergenza;
6) misure previste ai fini della prevenzione e protezione antincendio;
7) il rapporto e' denominato preliminare se riferito al progetto di massima;
finale, se riferito al progetto definitivo. Il rapporto intermedio precede il
rapporto finale e contiene le informazioni, l'analisi e la valutazione di cui
sopra e' detto, con ipotesi cautelative rispetto a quelle del rapporto finale;
i) regolamento di esercizio: documento che specifica l'organizzazione e le
funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla
direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare, nonche'
alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le fasi, comprese
quelle di collaudo, avviamento, e disattivazione;
l) manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e procedure operative
relative alle varie fasi di esercizio normale e di manutenzione dell'impianto,
nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti, nonche' le procedure da seguire
in condizioni eccezionali;
m) specifica tecnica di prova: documento che descrive le procedure e le
modalita' che debbono essere applicate per l'esecuzione della prova ed i
risultati previsti. Ogni specifica tecnica di prova, oltre una breve descrizione
della parte di impianto e del macchinario impiegato nella prova, deve indicare:
1) lo scopo della prova;
2) la procedura della prova;
3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle variabili considerate
durante la prova;
n) prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni concernenti i dati e
i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento di un impianto
nucleare nel suo complesso e nei singoli componenti, che hanno importanza per la
sicurezza nucleare e per la protezione sanitaria;
o) registro di esercizio: documento sul quale si annotano i particolari delle
operazioni effettuate sull'impianto, i dati rilevati nel corso di tali
operazioni, nonche' ogni altro avvenimento di interesse per l'esercizio
dell'impianto stesso;
p) disattivazione: insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da
effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o
della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di
sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente,
sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da
vincoli di natura radiologica.".
- Il testo degli articoli 28 e 33, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e' il seguente:
"Art. 28 (Impiego di categoria A). - 1. L'impiego di categoria A e' soggetto a
nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanita', sentite l'ANPA e le regioni
territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni,
all'idoneita' dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalita' di
esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle
conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle modalita' dell'eventuale
allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del
nulla osta e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente della regione o
provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale
dei Vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli
aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonche' per
l'eventuale disattivazione degli impianti.
(Omissis).
Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti
radioattivi). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
dichiarazione di compatibilita' ambientale, la costruzione, o comunque la
costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento
nell'ambiente, nonche' di quelle per il trattamento e successivo deposito o
smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre
installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita', sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanita' e di concerto con i
Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA,
sono stabiliti i livelli di radioattivita' o di concentrazione ed i tipi di
rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le
disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle
diverse tipologie di installazione. Nel decreto puo' essere prevista, in
relazione a tali tipologie, la possibilita' di articolare in fasi distinte,
compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonche' di stabilire
particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.".
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, concerne: "Attuazione della
direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa
alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto
o sotterranee".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concerne:
"Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo".
Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di
lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con
segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato
1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi
presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove
previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale,
e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato
d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve
garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione
minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare
sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia
costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove
previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di
medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri
della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore
di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle
attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra
il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e
successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la
propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita'
produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di
medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un
mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, e successive
modifiche, si veda in note alle premesse.
Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono
formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in
collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il
medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di
altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi
del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del
presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici
dell'attivita' svolta.
4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i
tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa
parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati
entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei
lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto
attiene alla capacita' di intervento pratico.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, si veda in note alle premesse.
Art. 4.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove
previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita'
produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di
equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al
primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati
rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda e
devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e
custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Art. 5.
Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 28(*) luglio 1958 e' abrogato.
(*) (Comma così rettificato a
seguito di Comunicato pubbl. su G.U. n. 103 del 4 maggio 2004)
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi(*) dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(*) N.d.r.: Il termine del 3 agosto
2004 è stato prorogato sino al 3 febbraio 2005 con d.l. 136/2004, convertito,
con modificazioni, in L. 186/2004. Si riporta il testo dell'art. 8-decies:
"Art. 8-decies
Proroga di termine
1. Il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto
interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, e' prorogato di sei mesi."
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello
Stato.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 5, foglio n. 78
Nota all'art. 6:
- Il decreto ministeriale 28 luglio 1958 concerne: "Presidi chirurgici e
farmaceutici aziendali".
Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi
in attesa del servizio di emergenza.
Allegato 3
OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI
AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A
|
OBIETTIVI DIDATTICI |
PROGRAMMA |
TEMPI |
|
Prima giornata
MODULO A |
|
Totale n. 6 ore |
|
Allertare il sistema
di soccorso |
a) Cause e circostanze
dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte,
stato degli infortunati, ecc.);
b) comunicare le predette
informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria
di emergenza. |
|
|
Riconoscere un’emergenza
sanitaria |
1) Scena dell’infortunio:
a) raccolta delle
informazioni;
b) previsione dei pericoli
evidenti e di quelli probabili;
2) Accertamento delle
condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
a) funzioni vitali (polso,
pressione, respiro)
b) stato di coscienza
c) ipotermia e ipertermia;
3) Nozioni elementari di
anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
4) Tecniche di
autoprotezione del personale addetto al soccorso. |
|
|
Attuare gli interventi di
primo soccorso |
1) Sostenimento delle
funzioni vitali:
a) posizionamento
dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree;
b) respirazione
artificiale;
c) massaggio cardiaco
esterno;
2) Riconoscimento e limiti
d’intervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope,
shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica,;
d) dolore acuto
stenocardico;
e) reazioni allergiche;
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne
post-traumatiche e tamponamento emorragico. |
|
|
Conoscere i rischi
specifici
dell’attività svolta |
||
|
Seconda giornata
MODULO B |
|
totale n. 4 ore |
|
Acquisire conoscenze
generali sui traumi in
ambiente di lavoro |
1) Cenni di anatomia dello
scheletro.
2) Lussazioni, fratture e
complicanze.
3) Traumi e lesioni
cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
4) traumi e lesioni
toraco-addominali. |
|
|
Acquisire conoscenze
generali sulle patologie
specifiche in ambiente di
lavoro |
1) Lesioni da freddo e da
calore.
2) Lesioni da corrente
elettrica.
3) Lesioni da agenti
chimici.
4) Intossicazioni
5) Ferite lacero contuse.
6) Emorragie esterne |
|
|
Terza giornata
MODULO C |
|
totale n. 6 ore |
|
Acquisire capacità di
Intervento pratico |
1) Tecniche di
comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Tecniche di primo
soccorso nelle sindromi celebrali acute.
3) Tecniche di primo
soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.
4) Tecniche di
rianimazione cardiopolmonare.
5) Tecniche di
tamponamento emorragico.
6) Tecniche di
sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
7) Tecniche di primo
soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. |
|
Allegato 4
OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI
AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B E C.
|
OBIETTIVI DIDATTICI |
PROGRAMMA |
TEMPI |
|
Prima giornata
MODULO A |
|
Totale n. 4 ore |
|
Allertare il sistema
di soccorso |
a) Cause e circostanze
dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte,
stato degli infortunati, ecc.);
b) comunicare le predette
informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria
di emergenza. |
|
|
Riconoscere un’emergenza
sanitaria |
1) Scena dell’infortunio:
a) raccolta delle
informazioni;
b) previsione dei pericoli
evidenti e di quelli probabili;
2) Accertamento delle
condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
a) funzioni vitali (polso,
pressione, respiro)
b) stato di coscienza
c) ipotermia e ipertermia;
3) Nozioni elementari di
anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
4) Tecniche di
autoprotezione del personale addetto al soccorso. |
|
|
Attuare gli interventi di
primo soccorso |
1) Sostenimento delle
funzioni vitali:
a) posizionamento
dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree;
b) respirazione
artificiale;
c) massaggio cardiaco
esterno;
2) Riconoscimento e limiti
d’intervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope,
shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica,;
d) dolore acuto
stenocardico;
e) reazioni allergiche;
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne
post-traumatiche e tamponamento emorragico. |
|
|
Conoscere i rischi
specifici
dell’attività svolta |
||
|
Seconda giornata
MODULO B |
|
totale n. 4 ore |
|
Acquisire conoscenze
generali sui traumi in
ambiente di lavoro |
1) Cenni di anatomia dello
scheletro.
2) Lussazioni, fratture e
complicanze.
3) Traumi e lesioni
cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
4) traumi e lesioni
toraco-addominali. |
|
|
Acquisire conoscenze
generali sulle patologie
specifiche in ambiente di
lavoro |
1) Lesioni da freddo e da
calore.
2) Lesioni da corrente
elettrica.
3) Lesioni da agenti
chimici.
4) Intossicazioni
5) Ferite lacero contuse.
6) Emorragie esterne |
|
|
Terza giornata
MODULO C |
|
totale n. 4 ore |
|
Acquisire capacità di
Intervento pratico |
1) Principali tecniche di
comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Principali tecniche di
primo soccorso nelle sindromi celebrali acute.
3) Principali tecniche di
primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.
4) Principali tecniche di
rianimazione cardiopolmonare.
5) Principali tecniche di
tamponamento emorragico.
6) Principali tecniche di
sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
7) Principali tecniche di
primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e
biologici. |
|